La ricostruzione operata consente di individuare una netta assimilazione funzionale degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai piani attestati di risanamento, rispetto ai quali la giurisprudenza di legittimità si è inappuntabilmente espressa nei seguenti termini: “un piano di risanamento aziendale, redatto ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), della L. F., deve essere, o almeno apparire, idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. È questo il motivo per cui i pagamenti effettuati in esecuzione del piano stesso sono esclusi dalla revocatoria fallimentare: si tratta, infatti, di un piano che, per i suoi contenuti e per l’attestazione che riceve da un professionista qualificato, deve essere idoneo a consentire il risanamento dell’impresa, per il valore che questa rappresenta per l’ordinamento; un piano, quindi, che deve essere redatto in una prospettiva di continuazione dell’attività d’impresa e non già in funzione della sua liquidazione al di fuori di qualsiasi controllo pubblico” (Cassazione penale, Sez. V, 3 marzo 2016, n. 8926)
Appunti in tema di preconcorsualità sistematizzata / CASTIELLO D'ANTONIO, Alfonso. - STAMPA. - (2016), pp. 1-10.
Appunti in tema di preconcorsualità sistematizzata
CASTIELLO D'ANTONIO, Alfonso
2016
Abstract
La ricostruzione operata consente di individuare una netta assimilazione funzionale degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai piani attestati di risanamento, rispetto ai quali la giurisprudenza di legittimità si è inappuntabilmente espressa nei seguenti termini: “un piano di risanamento aziendale, redatto ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), della L. F., deve essere, o almeno apparire, idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. È questo il motivo per cui i pagamenti effettuati in esecuzione del piano stesso sono esclusi dalla revocatoria fallimentare: si tratta, infatti, di un piano che, per i suoi contenuti e per l’attestazione che riceve da un professionista qualificato, deve essere idoneo a consentire il risanamento dell’impresa, per il valore che questa rappresenta per l’ordinamento; un piano, quindi, che deve essere redatto in una prospettiva di continuazione dell’attività d’impresa e non già in funzione della sua liquidazione al di fuori di qualsiasi controllo pubblico” (Cassazione penale, Sez. V, 3 marzo 2016, n. 8926)File | Dimensione | Formato | |
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